Articolo 38 - Statuto della Regione siciliana
Articolo 37Articolo 39
Versione
25 giugno 1946
Art. 38.


Lo Stato versera', annualmente alla Regione, a titolo di solidarieta' nazionale, una somma da impiegarsi, in base ad un piano economico, nell'esecuzione di lavori pubblici.
Questa somma tendera' a bilanciare il minore ammontare dei redditi di lavoro nella Regione in confronto della media nazionale.
Si procedera' ad una revisione quinquennale della detta assegnazione con riferimento alle variazioni dei dati assunti per il precedente computo.
Entrata in vigore il 25 giugno 1946
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