Articolo 10 della Legge 29 dicembre 1990, n. 405
Articolo 9Articolo 11
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1 gennaio 1991
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31 dicembre 1991
Art. 10. 1. Fino al 31 dicembre 1991, le aliquote di imposta sugli spettacoli previste ai numeri 1 e 2 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 , sono stabilite nella misura dell'8 per cento, quella prevista al numero 3 della stessa tariffa e stabilita nella misura del 15 per cento e quella prevista al numero 4 e' stabilita nella misura del 4 per cento.
2. Fino alla stessa data del 31 dicembre 1991, l'imposta sul valore aggiunto sui corrispettivi degli spettacoli sportivi e' stabilita nella misura del 9 per cento.
3. Il termine del 31 dicembre 1990 previsto dall' articolo 3, comma 2, della legge 27 dicembre 1989, n. 407 , concernente l'abbuono d'imposta sugli spettacoli a favore delle imprese esercenti le sale cinematografiche, di cui all' articolo 2 della legge 13 luglio 1984, n. 313 , e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1991. ((5)) ------------------ AGGIORNAMENTO (5)
La L. 31 dicembre 1991, n. 415 ha disposto (con l'art. 3, comma 5) che "Il termine del 31 dicembre 1991, previsto dall' articolo 10, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 405 , concernente l'abbuono d'imposta sugli spettacoli a favore delle imprese esercenti le sale cinematografiche, di cui all' articolo 2 della legge 13 luglio 1984, n. 313 , e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1992".
Entrata in vigore il 31 dicembre 1991