Articolo 56 del Decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219
Articolo 52 bisArticolo 53
Versione
12 agosto 2006
Art. 56. Casi particolari di medicinali provenienti da altri Stati membri 1. Quando i medicinali provenienti da altro Stato membro sono prodotti da Paesi terzi, ciascun lotto di medicinale deve essere accompagnato da attestazione del responsabile dei controlli secondo la legislazione dello Stato comunitario di provenienza.
2. L'obbligo di cui al comma 1 si applica anche nelle ipotesi in cui il medicinale e' stato prodotto in uno Stato membro della Comunita' europea, ma poi esportato e reimportato nello stesso o in altro Stato membro.
Entrata in vigore il 12 agosto 2006
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