Articolo 123 del Decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219
Articolo 112 quaterArticolo 125
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12 agosto 2006
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29 febbraio 2008
Art. 123. Concessione o promessa di premi o vantaggi pecuniari o in natura 1. Nel quadro dell'attivita' di informazione e presentazione dei medicinali svolta presso medici o farmacisti e' vietato concedere, offrire o promettere premi, vantaggi pecuniari o in natura, salvo che siano di valore trascurabile e siano comunque collegabili all'attivita' espletata dal medico e dal farmacista.
(( 2. Il materiale informativo di consultazione scientifica o di lavoro, non specificamente attinente al medicinale, puo' essere ceduto a titolo gratuito, nel rispetto delle prescrizioni stabilite con decreto del Ministro della salute da adottarsi entro il 29 febbraio 2008 su proposta dell'Agenzia italiana del farmaco. Fino all'adozione del predetto decreto, il materiale informativo di consultazione scientifica o di lavoro, non specificamente attinente al medicinale, puo' essere ceduto a titolo gratuito solo alle strutture sanitarie pubbliche. )) 3. I medici e i farmacisti non possono sollecitare o accettare alcun incentivo vietato a norma del comma 1.
Entrata in vigore il 29 febbraio 2008
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