Articolo 55 del Decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219
Articolo 54Articolo 52 ter
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12 agosto 2006
Art. 55. Autorizzazione all'importazione di medicinali 1. Le disposizioni degli articoli 50, 51, 52 e 53 del presente decreto si applicano anche alle importazioni di medicinali in provenienza da Paesi terzi.
2. Gli articoli 50, 51 e 52 non si applicano quando si tratta di medicinali che provengono da Paesi con i quali la Comunita' europea ha concluso accordi atti a garantire che il produttore applica norme di buona fabbricazione almeno equivalenti a quelle previste dalla Comunita' e che i controlli di cui all'articolo 52, comma 8, lettera b), sono stati eseguiti nel paese di esportazione, fatto salvo quanto disposto dagli accordi di mutuo riconoscimento.
Entrata in vigore il 12 agosto 2006
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