Articolo 114 del Decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219
Articolo 113Articolo 108 bis
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12 agosto 2006
Art. 114. Principi fondamentali della disciplina 1. E' vietata qualsiasi pubblicita' di un medicinale per cui non e' stata rilasciata un'AIC, conforme al presente decreto, al regolamento (CE) n. 726/2004 o ad altre disposizioni comunitarie vincolanti.
2. Tutti gli elementi della pubblicita' di un medicinale devono essere conformi alle informazioni che figurano nel riassunto delle caratteristiche del prodotto.
3. La pubblicita' di un medicinale:
a) deve favorire l'uso razionale del medicinale, presentandolo in modo obiettivo e senza esagerarne le proprieta';
b) non puo' essere ingannevole.
Nota all'art. 114:
- Per il regolamento (CE) n. 726/2004 vedi note all'art. 1.
Entrata in vigore il 12 agosto 2006
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