Articolo 159 del Decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219
Articolo 158Articolo 146
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12 agosto 2006
Art. 159. Disposizioni finanziarie 1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. Le Amministrazioni pubbliche interessate svolgono gli adempimenti previsti dal presente decreto nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Entrata in vigore il 12 agosto 2006
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