Articolo 40 del Decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219
Articolo 39Articolo 41
Versione
12 agosto 2006
Art. 40. Diniego dell'autorizzazione 1. L'AIC e' negata quando, dalla verifica dei documenti e delle informazioni di cui agli articoli 8, 9, 10, 11, 12 e 13, risulta che:
a) il rapporto rischio/beneficio non e' considerato favorevole;
b) l'efficacia terapeutica del medicinale non e' sufficientemente documentata dal richiedente;
c) il medicinale non presenta la composizione qualitativa e quantitativa dichiarata.
2. L'autorizzazione e' altresi' negata se la documentazione o le informazioni presentate a sostegno della domanda non sono conformi agli articoli 8, 9, 10, 11, 12 e 13.
3. Il richiedente o il titolare dell'AIC e' responsabile dell'esattezza dei documenti e dei dati che ha fornito.
4. Il diniego dell'autorizzazione, in ogni caso motivato, e' notificato entro i termini di cui al comma 1 dell'articolo 29.
L'interessato puo' presentare opposizione al provvedimento di diniego all'AIFA, che decide entro novanta giorni.
Entrata in vigore il 12 agosto 2006
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