Articolo 54 del Decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219
Articolo 51 terArticolo 52 bis
Versione
12 agosto 2006
>
Versione
29 febbraio 2008
>
Versione
1 marzo 2009
>
Versione
28 febbraio 2010
>
Versione
7 aprile 2012
>
Versione
11 novembre 2012
>
Versione
21 agosto 2013
>
Versione
8 marzo 2014
>
Versione
15 settembre 2020
Art. 54. Specificazione dell'ambito di applicazione della disciplina relativa all'autorizzazione a produrre medicinali 1. Le disposizioni degli articoli 50, 51, 52 e 53 disciplinano anche l'esecuzione di operazioni parziali di preparazione, di divisione e di confezionamento e presentazione di medicinali, nonche' l'esecuzione di controlli di qualita' di medicinali nei casi previsti dalla legge.
2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 FEBBRAIO 2014, N. 17 .
3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 FEBBRAIO 2014, N. 17 .
3-bis. COMMA ABROGATO DAL D.L. 21 GIUGNO 2013, N. 69 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 9 AGOSTO 2013, N. 98 .
4. Il possesso da parte del produttore di materie prime di un certificato di conformita' alle norme di buona fabbricazione rilasciato da un'Autorita' competente nell'ambito della Comunita' europea non esonera l'importatore o il produttore del medicinale finito dalla responsabilita' dell'esecuzione di controlli sulla materia prima e dalle verifiche sul produttore.
4-bis. La produzione di una specifica materia prima farmacologicamente attiva destinata esclusivamente alla produzione di medicinali sperimentali da utilizzare in sperimentazioni cliniche di fase I ((e di fase II)) non necessita di specifica autorizzazione, se, previa notifica all'AIFA da parte del titolare dell'officina, e' effettuata nel rispetto delle norme di buona fabbricazione in un'officina autorizzata alla produzione di sostanze attive. Entro il 31 dicembre 2014 l'AIFA trasmette al Ministro della salute e pubblica nel suo sito internet una relazione sugli effetti derivanti dall'applicazione della disposizione di cui al presente comma e sui possibili effetti della estensione di tale disciplina ai medicinali sperimentali impiegati nelle sperimentazioni cliniche di fase II. La relazione tiene adeguatamente conto anche degli interventi ispettivi effettuati dall'AIFA presso le officine di produzione delle sostanze attive.
Entrata in vigore il 15 settembre 2020
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente