Articolo 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 189
Articolo 1Articolo 3
Versione
7 giugno 2001
Art. 2. Inservibilita' dei beni 1. Le amministrazioni statali comunicano al competente Ufficio del territorio del Ministero delle finanze, nonche' al Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del Ministero del tesoro, bilancio e della programmazione economica, la lista dei beni da alienare in quanto dichiarati fuori uso o non utilizzabili, ferme restando le disposizioni sulla cessione gratuita di beni alla Croce Rossa Italiana.
2. Gli Uffici di cui al comma 1, curano congiuntamente la pubblicazione degli elementi informativi concernenti i beni da alienare nel sito informatico previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera c).
Entrata in vigore il 7 giugno 2001
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente