Articolo 22 del Decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136
Articolo 21Articolo 23
Versione
27 settembre 2022
Art. 22.

Autorita' competenti per la concessione
di determinate deroghe

1. Il Ministero della salute e' l'autorita' competente a concedere le deroghe previste dai seguenti articoli del regolamento:
a) articolo 138, concernente i movimenti a fini scientifici di animali detenuti;
b) articolo 139, concernente le introduzioni degli animali terrestri per l'uso ricreativo, per gli eventi sportivi e culturali, per il lavoro in prossimita' delle frontiere e per il pascolo;
c) articolo 165, concernente i movimenti di materiale germinale a fini scientifici;
d) articolo 198, concernente deroghe agli obblighi degli operatori per quanto riguarda i movimenti di animali di acquacoltura tra Stati Membri, zone o compartimenti sottoposti a un programma di eradicazione;
e) articolo 199, concernente misure degli Stati membri relativamente al rilascio in natura di animali acquatici;
f) articolo 204, concernente i movimenti a fini scientifici di animali acquatici.
2. L'azienda sanitaria locale e' l'autorita' competente a concedere le deroghe previste dall'articolo 201 del regolamento concernente movimenti di animali di acquacoltura vivi destinati al consumo umano in Stati membri, zone o compartimenti degli stessi, dichiarati indenni da malattia o sottoposti a un programma di eradicazione.
Note all' art. 22:
- Per il regolamento (UE) 2016/429 , si veda nelle note alle premesse.
Entrata in vigore il 27 settembre 2022
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente