Articolo 5 della Legge 1 febbraio 1978, n. 30
Articolo 4Articolo 6
Versione
26 febbraio 1978
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Versione
31 luglio 1988
Art. 5. ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 12 LUGLIO 1988, N. 270)) ((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (2) La L. 12 luglio 1988, n. 270 ha disposto (con l'art. 1 comma 1) che "A partire dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, la legge 1 febbraio 1978, n. 30 , recante le tabelle nazionali delle qualifiche del personale addetto ai servizi pubblici di trasporto, e' abrogata e la disciplina della materia e' rimessa alla contrattazione nazionale di categoria".
Entrata in vigore il 31 luglio 1988
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