Articolo 2 del Decreto-legge 5 giugno 1993, n. 169
Articolo 1
Versione
5 giugno 1993
Art. 2. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

Entrata in vigore il 5 giugno 1993