Articolo 19 - Convenzione della Legge 12 febbraio 1974, n. 87
Articolo 18Articolo 20
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20 aprile 1974
Articolo 19

In materia di tasse e imposte, di dogana, di cambio, l'estradizione sara' concessa soltanto nella misura in cui sara' stato cosi' deciso con semplice scambio di lettera per ogni infrazione o categoria di infrazioni espressamente indicate.

Entrata in vigore il 20 aprile 1974
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