Art. 22.
In caso di permanenza, o di indebita assunzione al lavoro, della lavoratrice gestante o puerpera durante il periodo di interdizione, ferma restando la penalita' per il datore di lavoro prevista dall'art. 31 della legge, l'istituto assicuratore non corrisponde le indennita' di cui all'art. 15, primo comma, della legge medesima relativamente al periodo di permanenza al lavoro vietato.
L'importo delle giornate indennizzate indebitamente percepite dalla lavoratrice in conseguenza della condotta descritta nel comma precedente dovra' essere rimborsato all'istituto assicuratore.
Parimenti la lavoratrice che, assente dal lavoro ai sensi dell'art. 7, primo comma, della legge, svolga attivita' comunque retribuita alle dipendenze di terzi, non ha diritto all'indennita' di cui al secondo comma dell'art. 15 della legge ed e' tenuta a rimborsare all'istituto assicuratore l'importo dell'indennita' indebitamente percepita. ((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (2)
L'errata-corrige (in G.U. 08/10/2001, n. 234), modificando il D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 96 , ha disposto che all'"art. 86, comma 3, lettera a), dove e' scritto: "a) gli articoli 1 , 11 e 22 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1976, n. 1026 .", deve leggersi: "a) gli articoli 1 , 11 e 21 del decreto del Presidente
della Repubblica 25 novembre 1976, n. 1026 ."
Viene di conseguenza ripristinato il presente articolo, precedentemente abrogato.
In caso di permanenza, o di indebita assunzione al lavoro, della lavoratrice gestante o puerpera durante il periodo di interdizione, ferma restando la penalita' per il datore di lavoro prevista dall'art. 31 della legge, l'istituto assicuratore non corrisponde le indennita' di cui all'art. 15, primo comma, della legge medesima relativamente al periodo di permanenza al lavoro vietato.
L'importo delle giornate indennizzate indebitamente percepite dalla lavoratrice in conseguenza della condotta descritta nel comma precedente dovra' essere rimborsato all'istituto assicuratore.
Parimenti la lavoratrice che, assente dal lavoro ai sensi dell'art. 7, primo comma, della legge, svolga attivita' comunque retribuita alle dipendenze di terzi, non ha diritto all'indennita' di cui al secondo comma dell'art. 15 della legge ed e' tenuta a rimborsare all'istituto assicuratore l'importo dell'indennita' indebitamente percepita. ((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (2)
L'errata-corrige (in G.U. 08/10/2001, n. 234), modificando il D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 96 , ha disposto che all'"art. 86, comma 3, lettera a), dove e' scritto: "a) gli articoli 1 , 11 e 22 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1976, n. 1026 .", deve leggersi: "a) gli articoli 1 , 11 e 21 del decreto del Presidente
della Repubblica 25 novembre 1976, n. 1026 ."
Viene di conseguenza ripristinato il presente articolo, precedentemente abrogato.