Articolo 14 del Decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1976, n. 1026
Articolo 13Articolo 15
Versione
31 marzo 1977
Art. 14.
Nel certificato medico di gravidanza devono essere riportate:
a) le generalita' della lavoratrice;
b) l'indicazione del datore di lavoro e della sede dove l'interessata presta il proprio lavoro, delle mansioni alle quali e' addetta, dell'istituto presso il quale e' assicurata per il trattamento di malattia;
c) il mese di gestazione alla data della visita;
d) la data presunta del parto.
Gli elementi di cui alle lettere a) e b) sono inseriti nel certificato sulla base delle dichiarazioni della lavoratrice, che ne risponde della veridicita'.
Il certificato di gravidanza deve essere rilasciato in tre copie, due delle quali dovranno essere prodotte a cura della lavoratrice rispettivamente al datore di lavoro e all'istituto assicuratore.
Qualora il certificato non risulti redatto in conformita' al disposto di cui al primo comma del presente articolo, il datore di lavoro e l'istituto assicuratore possono chiederne la regolarizzazione. La regolarizzazione e' necessaria quando nel certificato non e' indicata la data presunta del parto.
Entrata in vigore il 31 marzo 1977
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