Articolo 9 del Decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1976, n. 1026
Articolo 8Articolo 10
Versione
31 marzo 1977
Art. 9.

I periodi di astensione obbligatoria e facoltativa dal lavoro di cui agli articoli 4, 5 e 7 della legge sono considerati utili, agli effetti del diritto alla pensione e della determinazione della misura di questa a norma dell' art. 56, n. 3 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 , convertito con modificazioni nella legge 6 aprile 1936, n. 1155 , e dell'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1970, n. 1288 .
Entrata in vigore il 31 marzo 1977
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