Articolo 15 del Decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1976, n. 1026
Articolo 14Articolo 16
Versione
31 marzo 1977
Art. 15.
Per i diritti conseguenti al parto, la lavoratrice deve produrre, entro 15 giorni dall'evento, al datore di lavoro e all'istituto presso il quale e' assicurata per il trattamento di malattia, il certificato di assistenza al parto dal quale risulti la data dell'evento medesimo.
Ugualmente, in caso di aborto spontaneo o terapeutico, la lavoratrice deve produrre, entro 15 giorni, il certificato medico attestante il mese di gravidanza al momento dell'aborto e quella che sarebbe stata la data presunta del parto.
Si prescinde dall'invio delle certificazioni indicate nei commi precedenti, nonche' di quelle di cui al precedente articolo, agli istituti assicuratori, per le lavoratrici dipendenti dallo Stato, dalle regioni, dalle province, dai comuni e dagli altri enti pubblici, in quanto tenuti a corrispondere direttamente il trattamento economico di maternita'.
Entrata in vigore il 31 marzo 1977
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