Art. 13.
Le lavoratrici agricole, per fruire dei benefici di cui all'art. 15 della legge, devono dimostrare tale qualifica comprovandola con l'iscrizione negli elenchi nominativi o con il certificato di cui all' art. 4, quarto comma, del decreto legislativo luogotenenziale 9 aprile 1946, n. 212 , a prescindere, rispettivamente, dalla data di pubblicazione degli elenchi e del rilascio del certificato.
Le lavoratrici agricole, per fruire dei benefici di cui all'art. 15 della legge, devono dimostrare tale qualifica comprovandola con l'iscrizione negli elenchi nominativi o con il certificato di cui all' art. 4, quarto comma, del decreto legislativo luogotenenziale 9 aprile 1946, n. 212 , a prescindere, rispettivamente, dalla data di pubblicazione degli elenchi e del rilascio del certificato.