Articolo 13 del Decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1976, n. 1026
Articolo 12Articolo 14
Versione
31 marzo 1977
Art. 13.
Le lavoratrici agricole, per fruire dei benefici di cui all'art. 15 della legge, devono dimostrare tale qualifica comprovandola con l'iscrizione negli elenchi nominativi o con il certificato di cui all' art. 4, quarto comma, del decreto legislativo luogotenenziale 9 aprile 1946, n. 212 , a prescindere, rispettivamente, dalla data di pubblicazione degli elenchi e del rilascio del certificato.
Entrata in vigore il 31 marzo 1977
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