Articolo 6 del Decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1976, n. 1026
Articolo 5Articolo 7
Versione
31 marzo 1977
Art. 6.
Il computo del periodo di astensione obbligatoria dal lavoro di cui all'art. 4, lettera c), della legge decorre dal giorno successivo a quello del parto.
Entrata in vigore il 31 marzo 1977
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