Articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1976, n. 1026
Articolo 7Articolo 9
Versione
31 marzo 1977
Art. 8.
La lavoratrice che intenda avvalersi del diritto di assentarsi dal lavoro disposto dall'art. 7, primo comma, della legge, deve darne comunicazione al datore di lavoro e all'istituto assicuratore, ove quest'ultimo sia tenuto a corrispondere la relativa indennita', precisando il periodo dell'assenza, che e' frazionabile.
Entrata in vigore il 31 marzo 1977
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