Art. 8.
La lavoratrice che intenda avvalersi del diritto di assentarsi dal lavoro disposto dall'art. 7, primo comma, della legge, deve darne comunicazione al datore di lavoro e all'istituto assicuratore, ove quest'ultimo sia tenuto a corrispondere la relativa indennita', precisando il periodo dell'assenza, che e' frazionabile.
La lavoratrice che intenda avvalersi del diritto di assentarsi dal lavoro disposto dall'art. 7, primo comma, della legge, deve darne comunicazione al datore di lavoro e all'istituto assicuratore, ove quest'ultimo sia tenuto a corrispondere la relativa indennita', precisando il periodo dell'assenza, che e' frazionabile.