Articolo 50 bis del Decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66
Articolo 50
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1 luglio 2024
Art. 50-bis. (( (Clausola di salvaguardia). )) ((1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano secondo le procedure previste dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione))
Entrata in vigore il 1 luglio 2024
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