Articolo 11 del Decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66
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Art. 11. (Riduzione dei costi di riscossione fiscale) 1. L'Agenzia delle entrate provvede alla revisione delle condizioni, incluse quelle di remunerazione delle riscossioni dei versamenti unitari di cui all' articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 effettuate da parte delle banche e degli altri operatori, del servizio di accoglimento delle deleghe di pagamento, in modo da assicurare una riduzione di spesa pari, per l'anno 2014, al 30 per cento e, per ciascun anno successivo, al 40 per cento di quella sostenuta nel 2013; conseguentemente i trasferimenti alla predetta Agenzia sono ridotti di 75 milioni di euro per l'anno 2014 e di  100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.
2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 24 MARZO 2025, N. 33)) .
3. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 23 GIUGNO 2014, N. 89 .
Entrata in vigore il 1 gennaio 2026
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