2. Al fine di garantire il rispetto dei tempi di pagamento di cui all' articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 , le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, esclusi gli enti del Servizio sanitario nazionale, che, sulla base dell'attestazione di cui al medesimo comma, registrano tempi medi nei pagamenti superiori a 90 giorni nel 2014 e a 60 giorni a decorrere dal 2015, rispetto a quanto disposto dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 , nell'anno successivo a quello di riferimento non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresi' divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione.
Ai fini del calcolo dei tempi medi di pagamento, si escludono i pagamenti effettuati mediante l'utilizzo delle anticipazioni di liquidita' o degli spazi finanziari disposti dall' articolo 32, comma 2 , nonche' dall' articolo 1, commi 1 e 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 . ((9)) 3. La riduzione degli obiettivi di cui al comma 122 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220 e' applicata, sulla base dei criteri individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al medesimo comma 122, esclusivamente agli enti locali che risultano rispettosi dei tempi di pagamento previsti dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 , come rilevato nella certificazione del patto di stabilita' interno.
4. Le regioni, con riferimento agli enti del Servizio sanitario nazionale, trasmettono al Tavolo di verifica degli adempimenti regionali di cui all'articolo 12 dell'Intesa 23 marzo 2005, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 105 del 7 maggio 2005, una relazione contenente le informazioni di cui al comma 1 e le iniziative assunte in caso di superamento dei tempi di pagamento previsti dalla legislazione vigente. La trasmissione della relazione e l'adozione da parte degli enti delle misure idonee e congrue eventualmente necessarie a favorire il raggiungimento dell'obiettivo del rispetto della direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011 , sui tempi di pagamenti costituisce adempimento
regionale, ai fini e per gli effetti dell' articolo 2, comma 68, lettera c), della legge 23 dicembre 2009, n. 191 , le cui disposizioni continuano ad applicarsi a decorrere dall'esercizio 2013 ai sensi dell' articolo 15, comma 24, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 .
--------------- AGGIORNAMENTO (9)
La Corte Costituzionale con sentenza 1-22 dicembre 2015, n. 272 (in G.U. 1ª s.s. 30/12/2015, n. 52) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 2 del presente articolo in riferimento agli artt. 3, 97, secondo comma, e 117, quarto comma, della Costituzione.