Articolo 14 del Decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27
Articolo 13Articolo 15
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26 marzo 2021
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1 marzo 2022
Art. 14. Disposizioni in materia di registrazione dei trattamenti di cui al decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193 e al decreto legislativo 16 marzo 2006, n. 158 1. Al fine di assicurare il completamento del sistema informatico di tracciabilita' dei medicinali veterinari, dei mangimi medicati e dei prodotti intermedi disciplinato dagli articoli 89 e 118 del decreto legislativo del 6 aprile 2006, n. 193 e dall' articolo 8 del decreto legislativo del 3 marzo 1993, n. 90 , a far data dal 28 gennaio 2022, data di applicazione del regolamento (UE) n. 2019/6, le registrazioni dei trattamenti di cui all' articolo 79 del decreto legislativo n. 193 del 2006 e di cui agli articoli 4 e 15 del decreto legislativo n.158 del 2006 avvengono esclusivamente in formato elettronico. ((Nei casi di mancata interoperabilita' tra i sistemi informatici privati e il portale del sistema informativo veterinario Vetinfo, il termine di cui al primo periodo e' differito al 30 aprile 2022)) .
2. Con decreto del Ministro della salute, previa intesa della Conferenza permanente dei rapporti tra Stato, regioni e province autonome, sono definiti i criteri e le modalita' operative delle registrazioni in formato elettronico.
Entrata in vigore il 1 marzo 2022
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