Articolo 4 del Decreto 22 maggio 1990, n. 196
Articolo 3Articolo 5
Versione
8 agosto 1990
Art. 4. 1. Ogni etilometro deve riportare su una taronetta inamovibile l'indicazione del nome del costruttore, del tipo di apparecchio, degli estremi della omologazione conseguita e del numero di identificazione del singolo apparecchio e deve essere accompagnato da un manuale di istruzione in lingua italiana approvato in sede di verifiche e prove di omologazione nonche' del proprio libretto metrologico.
Entrata in vigore il 8 agosto 1990
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