Art. 6. Versamento dei proventi 1. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni previste dal presente decreto sono versati all'entrata del bilancio dello Stato.
2. Entro il 31 marzo di ogni anno, l'Agenzia trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri una relazione sull'applicazione del presente decreto e sulle sanzioni irrogate nell'anno precedente.
2. Entro il 31 marzo di ogni anno, l'Agenzia trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri una relazione sull'applicazione del presente decreto e sulle sanzioni irrogate nell'anno precedente.