Articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 2010, n. 150
Articolo 2Articolo 4
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13 ottobre 2011
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28 dicembre 2012
Art. 3. Informazioni antimafia 1. Al termine degli accessi ed accertamenti disposti dal prefetto, il gruppo interforze redige, entro trenta giorni, la relazione contenente i dati e le informazioni acquisite nello svolgimento dell'attivita' ispettiva, trasmettendola al prefetto che ha disposto l'accesso.
2. Il prefetto, acquisita la relazione di cui al comma 1, fatta salva l'ipotesi di cui al comma 3, valuta se dai dati raccolti possano desumersi, in relazione all'impresa oggetto di accertamento e nei confronti di tutti i soggetti che risultano poter determinare in qualsiasi modo le scelte o gli indirizzi dell'impresa stessa, elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all' articolo 10, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 . In tal caso, il prefetto emette, entro quindici giorni dall'acquisizione della relazione del gruppo interforze, l'informazione prevista dal citato articolo 10, previa eventuale audizione dell'interessato secondo le modalita' individuate dall'articolo 5.
3. Qualora si tratti di impresa avente sede in altra provincia, il prefetto che ha disposto l'accesso trasmette senza ritardo gli atti corredati dalla relativa documentazione al prefetto competente, che provvede secondo le modalita' stabilite nel comma 2.
(1) ((2)) ------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 , ha disposto (con l'art. 116, comma 4) che "Dalla data di entrata in vigore delle disposizioni del libro II, capi I, II, III e IV, i richiami agli articoli 1-septies del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629 , convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726 , e 4 e 5-bis del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 nonche' quelli alle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 e nel decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 2010, n. 150 , ovunque presenti, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni contenute nel presente decreto".
Ha inoltre disposto (con l'art. 120, comma 2, lettera d)) che dalla data di entrata in vigore delle disposizioni del libro II, capi I, II, III e IV del medesimo decreto e' abrogato il D.P.R. 2 agosto 2010, n. 150 . ------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 , come modificato dal D.Lgs. 15 novembre 2012, n. 218 , ha disposto:
- (con l'art. 116, comma 4) che "Dalla data di entrata in vigore delle disposizioni del libro II, capi I, II, III e IV, i richiami agli articoli 4 e 5-bis del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 nonche' quelli alle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 e nel decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 2010, n. 150 , ovunque presenti, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni contenute nel presente decreto";
- (con l'art. 120, comma 2, lettera c)) che a decorrere dalla data di cui all'articolo 119, comma 1 del medesimo decreto e' abrogato il D.lgs. 8 agosto 1994, n. 490 .
Entrata in vigore il 28 dicembre 2012
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