Articolo 11 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381
Articolo 10Articolo 11 bis
Versione
11 settembre 1974
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Versione
25 dicembre 1999
Art. 11. (( 1. Salvo diversa disposizione di legge provinciale, la disciplina inerente la polizia idraulica non si applica alle acque pubbliche acquisite al demanio idrico provinciale, in relazione a quanto disposto dall' articolo 1 della legge 5 gennaio 1994, n. 36 , non comprese nell'elenco delle acque pubbliche o nei relativi elenchi suppletivi delle province di Trento e Bolzano o non intavolate al demanio idrico provinciale. ))
Entrata in vigore il 25 dicembre 1999
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