Articolo 20 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381
Articolo 19Articolo 19 bis
Versione
11 settembre 1974
Art. 20.
Ai fini dell'attuazione del piano urbanistico provinciale e dei piani territoriali di coordinamento, nel rispetto delle relative competenze, gli interventi di spettanza dello Stato in materia di viabilita', linee ferroviarie e aerodromi, anche se realizzati a mezzo di aziende autonome, sono effettuati previa intesa con la provincia interessata.
Entrata in vigore il 11 settembre 1974
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente