Articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381
Articolo 7Articolo 9
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11 settembre 1974
Art. 8.
Il piano generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche previsto dall' art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 , deve programmare l'utilizzazione delle acque per i diversi usi e contenere le linee fondamentali per una sistematica regolazione dei corsi d'acqua con particolare riguardo alle esigenze di difesa del suolo, nel reciproco rispetto delle competenze dello Stato e della provincia interessata.
Il progetto di piano e' predisposto per ciascuna provincia in seno ad un apposito comitato, d'intesa fra tre rappresentanti dello Stato e tre rappresentanti della provincia interessata, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto. I rappresentanti sono designati rispettivamente dal presidente del Consiglio dei Ministri e dalla giunta provinciale.
Il progetto adottato dal comitato e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino ufficiale della regione.
I comuni ed i soggetti interessati possono presentare osservazioni entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del progetto nella Gazzetta Ufficiale.
Il piano e' deliberato definitivamente, con eventuali modifiche, d'intesa fra i rappresentanti statali e provinciali nel comitato ed e' reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica su proposta, conforme all'intesa raggiunta, del Ministro per i lavori pubblici e del presidente della giunta provinciale interessata.
Il piano e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e nel Bollettino ufficiale ed ha vigore a tempo indeterminato.
Esso e' sottoposto a revisione dopo i primi cinque anni e successivamente ogni quindici anni, seguendo lo stesso procedimento previsto per la sua formazione; nelle stesse forme possono essere approvate modifiche, prima della scadenza dei termini predetti, qualora il piano si riveli in qualche sua parte inattuabile o si manifesti comunque l'evidente convenienza di migliorarlo o di adattarlo a nuove esigenze.
Entrata in vigore il 11 settembre 1974
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