Articolo 24 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381
Articolo 21Articolo 25
Versione
11 settembre 1974
Art. 24.
Ferma la competenza delle province in materia di edilizia comunque sovvenzionata ai sensi dell' art. 8, n. 10, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 , e' riservata allo Stato la costruzione di alloggi per propri dipendenti la cui concessione sia essenzialmente condizionata alla prestazione in loco di un determinato servizio.
Entrata in vigore il 11 settembre 1974
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