Articolo 16 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381
Articolo 15Articolo 18
Versione
11 settembre 1974
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Versione
25 dicembre 1999
Art. 16.
E' delegato alle province di Trento e di Bolzano, per il rispettivo territorio, l'esercizio delle seguenti funzioni amministrative statali gia' svolte da organi o uffici periferici:
1) ((NUMERO ABROGATO DAL D.LGS. 11 NOVEMBRE 1999, N. 463))
2) funzioni inerenti alla vigilanza sulle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica.
Le funzioni amministrative delegate con il presente articolo vengono esercitate dagli organi provinciali in conformita' alle direttive emanate dal competente organo statale.
In caso di persistente inattivita' degli organi provinciali nell'esercizio delle funzioni delegate, qualora le attivita' relative alle materie delegate comportino adempimenti propri dell'amministrazione da svolgersi entro termini perentori previsti dalla legge o termini risultanti dalla natura degli interventi, il Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro competente puo' disporre il compimento degli atti relativi in sostituzione dell'amministrazione provinciale.
Entrata in vigore il 25 dicembre 1999
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