Articolo 14 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381
Articolo 12Articolo 15
Versione
11 settembre 1974
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Versione
25 dicembre 1999
Art. 14.
Salvo il disposto del comma successivo, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del decreto ((...)) concernenti le concessioni di grandi derivazioni di acque pubbliche, si ha riguardo a tutti gli effetti alla provincia nel cui territorio ricadano in tutto o in parte le opere di presa o di prima presa, nel caso di impianti a catena o in serie, anche se appartenenti a piu' concessionari, o il massimo rigurgito a monte determinato dalla presa stessa.
Per la concessione di grande derivazione a scopo idroelettrico dal torrente Avisio in localita' Stramentizzo spettano rispettivamente alle province di Trento e di Bolzano 2/3 e 1/3 dell'energia, o del corrispondente compenso in denaro, dovuti dal concessionario ai sensi del primo e terzo comma dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 , ferma restando la decorrenza di tali obblighi dalla data di entrata in vigore della legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1 .
Entrata in vigore il 25 dicembre 1999
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