Art. 45.
Dialogo sulla politica economica
Le parti convengono di collaborare alla promozione dello scambio di informazioni sulle rispettive tendenze e strategie economiche nonche' alla condivisione di esperienze in materia di coordinamento delle politiche economiche nell'ambito della cooperazione e dell'integrazione economica regionali tramite dispositivi bilaterali e multilaterali esistenti nei settori di reciproco interesse, compreso lo scambio di informazioni sul processo di riforma e privatizzazione delle imprese statali, nel rispetto delle normative e dei regolamenti delle parti.