Art. 46.
Cooperazione in materia tributaria
1. Nell'intento di potenziare e sviluppare le attivita' economiche e tenendo conto della necessita' di elaborare un adeguato quadro regolamentare e amministrativo, le parti si impegnano ad applicare i principi del buon governo in materia tributaria e a garantire i principi della trasparenza e dello scambio di informazioni nell'ambito di accordi fiscali bilaterali tra gli Stati membri e il Vietnam. Esse convengono inoltre di intensificare lo scambio di esperienze, il dialogo e la cooperazione in materia di lotta all'evasione fiscale e ad altre pratiche fiscali dannose.
2. Le parti convengono di intensificare la cooperazione in materia fiscale al fine di potenziare la propria capacita' regolamentare e amministrativa, anche tramite lo scambio di esperienze e l'assistenza tecnica.
3. Le parti incentiveranno l'attuazione effettiva di accordi fiscali bilaterali tra gli Stati membri e il Vietnam e si impegneranno a prendere in considerazione la conclusione di accordi di questo tipo in futuro.