Art. 48.
Cooperazione in materia di prevenzione
e attenuazione delle catastrofi naturali
1. Le parti convengono di cooperare al fine di prevenire le catastrofi naturali e di reagirvi in modo efficace per ridurre al minimo le perdite in termini di vite umane, i danni materiali e i danni causati alle risorse naturali, all'ambiente e al patrimonio culturale, facendo si' che la riduzione del rischio diventi una problematica comune a tutti i settori e in tutti gli ambiti di intervento a livello nazionale e locale.
2. Su queste basi, le parti convengono di:
a) condividere informazioni in merito al monitoraggio, alla valutazione, alla previsione e all'allarme rapido delle catastrofi naturali;
b) potenziare la capacita' attraverso lo scambio di esperienze e migliori pratiche in materia di prevenzione e attenuazione delle catastrofi naturali;
c) fornirsi reciproco sostegno in termini di tecnologie, attrezzature specializzate e materiali necessari alla gestione delle catastrofi e agli interventi d'urgenza;
d) intensificare il dialogo tra le autorita' delle parti responsabili della gestione delle catastrofi naturali e degli interventi d'urgenza, al fine di sostenere e potenziare la cooperazione in questo settore.