Articolo 37 - Accordo della Legge 6 aprile 2016, n. 56
Articolo 36Articolo 38
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30 aprile 2016

Art. 37.
Associazioni e organizzazioni non governative

1. Le parti riconoscono il ruolo e il contributo potenziale delle associazioni e delle ONG, tra cui le parti sociali, nel processo di cooperazione a norma del presente accordo.
2. Conformemente ai principi democratici e alle disposizioni di legge e amministrative di ciascuna parte, le associazioni organizzate e le ONG possono:
a) partecipare al processo decisionale;
b) essere informate e partecipare alle consultazioni sulle strategie di sviluppo e di cooperazione e sulle politiche settoriali, segnatamente nei settori che le riguardano, e in tutte le fasi del processo di sviluppo;
c) ricevere risorse finanziarie, compatibilmente con le norme interne di ciascuna parte, e un sostegno per potenziare la propria capacita' nei settori chiave;
d) partecipare all'attuazione dei programmi di cooperazione nei settori che le riguardano.
Entrata in vigore il 30 aprile 2016
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