Articolo 58 - Accordo della Legge 6 aprile 2016, n. 56
Articolo 57Articolo 59
Versione
30 aprile 2016

Art. 58.
Agevolazioni

Per facilitare la cooperazione nell'ambito del presente accordo, le due parti convengono di accordare a esperti e funzionari che partecipano all'attuazione della cooperazione le agevolazioni necessarie a svolgere le rispettive mansioni, in conformita' delle norme interne e dei regolamenti delle parti.
Entrata in vigore il 30 aprile 2016
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