Articolo 15 - Accordo della Legge 6 aprile 2016, n. 56
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30 aprile 2016

Art. 15.
Ostacoli tecnici agli scambi

1. Le parti promuovono l'uso delle norme internazionali, collaborano e si scambiano informazioni sulle norme, sulle regolamentazioni tecniche e sulle procedure di valutazione della conformita', segnatamente nel quadro dell'accordo OMC sugli ostacoli tecnici agli scambi (TBT).
2. Le parti si impegnano a scambiarsi informazioni sin dalle prime fasi di elaborazione delle nuove normative in materia di TBT. A tal fine, le parti incoraggiano ogni misura atta a colmare il divario tra di esse in materia di valutazione della conformita' e standardizzazione e a migliorare la convergenza e la compatibilita' tra i rispettivi sistemi delle parti in questo settore. Le parti convengono di scambiarsi punti di vista e di esplorare la possibilita' di applicare la certificazione ad opera di terzi per agevolare i flussi commerciali tra di esse.
3. La cooperazione in materia di ostacoli tecnici agli scambi si svolge, tra l'altro, mediante il dialogo attraverso i canali preposti, progetti comuni e programmi di assistenza tecnica e di potenziamento della capacita'. All'occorrenza, le parti designano punti di contatto per le comunicazioni sulle questioni di cui al presente articolo.
Entrata in vigore il 30 aprile 2016