Art. 6. Compiti 1. La Commissione svolge le funzioni e i compiti ad essa assegnati dalla legge sull'adozione e dal presente regolamento, ed in particolare:
a) collabora con le autorita' centrali per le adozioni internazionali degli altri Stati, anche raccogliendo le informazioni necessarie, ai fini dell'attuazione delle convenzioni internazionali in materia di adozione;
b) propone alla Presidenza del Consiglio dei Ministri la stipulazione di accordi bilaterali in materia di adozione internazionale;
c) redige i criteri per l'autorizzazione all'attivita' degli enti previsti dall'articolo 39-ter della legge sull'adozione; autorizza, sulla base dei criteri di cui sopra, l'attivita' degli enti medesimi; cura la tenuta del relativo albo e lo verifica almeno ogni tre anni; vigila sul loro operato; verifica che gli enti siano accreditati nel paese straniero per il quale e' stata concessa l'autorizzazione; puo' limitare l'attivita' degli enti in relazione a particolari situazioni di carattere internazionale; revoca l'autorizzazione concessa nei casi di gravi inadempienze, insufficienze o violazione delle norme vigenti; in particolare revoca l'autorizzazione nei casi in cui i risultati conseguiti attestino la scarsa efficacia dell'azione dell'ente. Le medesime funzioni sono svolte dalla Commissione con riferimento all'attivita' svolta dai servizi per l'adozione internazionale, di cui all'articolo 39-bis della legge sull'adozione, secondo modalita' concordate in sede di Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , e successive modificazioni;
d) agisce al fine di assicurare l'omogenea diffusione degli enti autorizzati sul territorio nazionale e delle relative rappresentanze nei Paesi stranieri, favorendone il coordinamento, nonche' la fusione al fine di ridurne complessivamente il numero e migliorarne l'efficacia e la qualita';
e) conserva tutti gli atti e le informazioni relativi alle procedure di adozione internazionale;
f) promuove la cooperazione fra i soggetti che operano nel campo dell'adozione internazionale e della protezione dei minori;
g) promuove iniziative di formazione per quanti operino o intendano operare nel campo dell'adozione;
h) prende atto dell'autorizzazione all'ingresso e al soggiorno permanente del minore straniero adottato o affidato a scopo di adozione, disposta dal vicepresidente;
i) certifica la conformita' dell'adozione alle disposizioni della Convenzione, come previsto dall'articolo 23, comma 1, della Convenzione stessa;
l) per le attivita' di informazione e formazione, collabora anche con enti diversi da quelli di cui all'articolo 39-ter della legge sull'adozione;
m) esamina segnalazioni, istanze ed esposti relativi ai procedimenti adottivi in corso;
n) provvede ad informare la collettivita' in merito all'istituto dell'adozione internazionale, alle relative procedure, agli enti che curano la procedura di adozione, ai Paesi presso i quali gli stessi possono operare, con indicazione dei costi e dei tempi medi di completamento delle procedure, aggiornati periodicamente e distinti in base ai Paesi di provenienza del minore; predispone strumenti idonei a consentire l'accesso dei soggetti privati e pubblici alle informazioni.
o) promuove ogni sei mesi una consultazione con le associazioni familiari a carattere nazionale, individuate sulla base dei criteri adottati dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro delle politiche per la famiglia, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettera m);
p) dispone, ove necessario, che gli enti svolgano le attivita' e predispongano i documenti indispensabili per le verifiche post-adozione; a tale fine e' prevista anche la collaborazione dei servizi, secondo modalita' definite in sede di Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , e successive modificazioni;
q) stabilisce, anche sulla base dell'attivita' istruttoria svolta da un tavolo tecnico di confronto con i rappresentanti delle regioni e degli enti locali costituito presso la Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , e successive modificazioni, le modalita' per coordinare le attivita' di cooperazione nei Paesi stranieri per la protezione e la promozione dei diritti dei minori, nonche' le attivita' di formazione degli operatori e di informazione.
2. La decisione dell'ente autorizzato di non concordare con l'autorita' straniera l'opportunita' di procedere all'adozione e' sottoposta ad esame della Commissione, su istanza dei coniugi interessati; ove non confermi il precedente diniego, la Commissione puo' procedere direttamente, o delegando altro ente o ufficio, agli incombenti di cui all'articolo 31 della legge sull'adozione.
3. La Commissione attua incontri periodici con i rappresentanti degli enti autorizzati al fine di esaminare le problematiche emergenti e coordinare la programmazione degli interventi attuativi dei principi della Convenzione.
4. Per l'espletamento dei compiti d'istituto la Commissione svolge missioni all'estero e partecipa ad incontri internazionali con le autorita' centrali degli altri Stati, anche in vista della proposizione di accordi bilaterali.
Nota all'art. 6:
- Per il testo dell' art. 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997 , si vedano le note all'art. 4.
a) collabora con le autorita' centrali per le adozioni internazionali degli altri Stati, anche raccogliendo le informazioni necessarie, ai fini dell'attuazione delle convenzioni internazionali in materia di adozione;
b) propone alla Presidenza del Consiglio dei Ministri la stipulazione di accordi bilaterali in materia di adozione internazionale;
c) redige i criteri per l'autorizzazione all'attivita' degli enti previsti dall'articolo 39-ter della legge sull'adozione; autorizza, sulla base dei criteri di cui sopra, l'attivita' degli enti medesimi; cura la tenuta del relativo albo e lo verifica almeno ogni tre anni; vigila sul loro operato; verifica che gli enti siano accreditati nel paese straniero per il quale e' stata concessa l'autorizzazione; puo' limitare l'attivita' degli enti in relazione a particolari situazioni di carattere internazionale; revoca l'autorizzazione concessa nei casi di gravi inadempienze, insufficienze o violazione delle norme vigenti; in particolare revoca l'autorizzazione nei casi in cui i risultati conseguiti attestino la scarsa efficacia dell'azione dell'ente. Le medesime funzioni sono svolte dalla Commissione con riferimento all'attivita' svolta dai servizi per l'adozione internazionale, di cui all'articolo 39-bis della legge sull'adozione, secondo modalita' concordate in sede di Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , e successive modificazioni;
d) agisce al fine di assicurare l'omogenea diffusione degli enti autorizzati sul territorio nazionale e delle relative rappresentanze nei Paesi stranieri, favorendone il coordinamento, nonche' la fusione al fine di ridurne complessivamente il numero e migliorarne l'efficacia e la qualita';
e) conserva tutti gli atti e le informazioni relativi alle procedure di adozione internazionale;
f) promuove la cooperazione fra i soggetti che operano nel campo dell'adozione internazionale e della protezione dei minori;
g) promuove iniziative di formazione per quanti operino o intendano operare nel campo dell'adozione;
h) prende atto dell'autorizzazione all'ingresso e al soggiorno permanente del minore straniero adottato o affidato a scopo di adozione, disposta dal vicepresidente;
i) certifica la conformita' dell'adozione alle disposizioni della Convenzione, come previsto dall'articolo 23, comma 1, della Convenzione stessa;
l) per le attivita' di informazione e formazione, collabora anche con enti diversi da quelli di cui all'articolo 39-ter della legge sull'adozione;
m) esamina segnalazioni, istanze ed esposti relativi ai procedimenti adottivi in corso;
n) provvede ad informare la collettivita' in merito all'istituto dell'adozione internazionale, alle relative procedure, agli enti che curano la procedura di adozione, ai Paesi presso i quali gli stessi possono operare, con indicazione dei costi e dei tempi medi di completamento delle procedure, aggiornati periodicamente e distinti in base ai Paesi di provenienza del minore; predispone strumenti idonei a consentire l'accesso dei soggetti privati e pubblici alle informazioni.
o) promuove ogni sei mesi una consultazione con le associazioni familiari a carattere nazionale, individuate sulla base dei criteri adottati dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro delle politiche per la famiglia, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettera m);
p) dispone, ove necessario, che gli enti svolgano le attivita' e predispongano i documenti indispensabili per le verifiche post-adozione; a tale fine e' prevista anche la collaborazione dei servizi, secondo modalita' definite in sede di Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , e successive modificazioni;
q) stabilisce, anche sulla base dell'attivita' istruttoria svolta da un tavolo tecnico di confronto con i rappresentanti delle regioni e degli enti locali costituito presso la Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , e successive modificazioni, le modalita' per coordinare le attivita' di cooperazione nei Paesi stranieri per la protezione e la promozione dei diritti dei minori, nonche' le attivita' di formazione degli operatori e di informazione.
2. La decisione dell'ente autorizzato di non concordare con l'autorita' straniera l'opportunita' di procedere all'adozione e' sottoposta ad esame della Commissione, su istanza dei coniugi interessati; ove non confermi il precedente diniego, la Commissione puo' procedere direttamente, o delegando altro ente o ufficio, agli incombenti di cui all'articolo 31 della legge sull'adozione.
3. La Commissione attua incontri periodici con i rappresentanti degli enti autorizzati al fine di esaminare le problematiche emergenti e coordinare la programmazione degli interventi attuativi dei principi della Convenzione.
4. Per l'espletamento dei compiti d'istituto la Commissione svolge missioni all'estero e partecipa ad incontri internazionali con le autorita' centrali degli altri Stati, anche in vista della proposizione di accordi bilaterali.
Nota all'art. 6:
- Per il testo dell' art. 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997 , si vedano le note all'art. 4.