Articolo 12 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2007, n. 108
Articolo 11Articolo 13
Versione
9 agosto 2007
Art. 12. Accertamento dei requisiti 1. Entro centoventi giorni dalla data di ricevimento dell'istanza di cui all'articolo 11, la Commissione delibera in ordine alla corrispondenza dei requisiti dell'ente a quelli previsti dall'articolo 39-ter della legge sull'adozione. Se ricorrono particolari necessita' istruttorie, i termini per la deliberazione dell'autorizzazione sono prorogati per ulteriori trenta giorni con apposito provvedimento comunicato all'ente istante per l'acquisizione di ulteriori elementi o per sanare eventuali irregolarita'.
2. Con il provvedimento di autorizzazione la Commissione, tenuto conto delle risorse umane ed organizzative dell'ente:
a) indica i Paesi o le aree geografiche in cui l'ente e' autorizzato ad operare, anche in considerazione del numero di enti gia' accreditati e degli accordi bilaterali esistenti;
b) puo' limitare l'autorizzazione ad operare in ambito nazionale in una o piu' regioni.
Entrata in vigore il 9 agosto 2007
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