Articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2007, n. 108
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9 agosto 2007
Art. 3. Presidenza 1. La Commissione e' presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro delle politiche per la famiglia.
2. Il presidente della Commissione, di seguito denominato «presidente», rappresenta la Commissione, ne coordina l'attivita' e vigila sul suo operato.
3. Il presidente trasmette al Parlamento una relazione biennale sullo stato delle adozioni internazionali, sullo stato della attuazione della Convenzione e sulla stipulazione di accordi bilaterali anche con Paesi non aderenti alla stessa.
Entrata in vigore il 9 agosto 2007
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