Articolo 12 del Decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244
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11 aprile 2017
Art. 12. Proroga di termini in materia di ambiente e agricoltura 1. All' articolo 11 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3-bis, primo periodo, le parole: «Fino al 31 dicembre 2016» sono sostituite con le seguenti: «Fino alla data del subentro nella gestione del servizio da parte del concessionario individuato con le procedure di cui al comma 9-bis, e comunque non oltre il 31 dicembre 2017,» e l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «Fino alla data del subentro nella gestione del servizio da parte del concessionario individuato con le procedure di cui al comma 9-bis, e comunque non oltre il 31 dicembre 2017, le sanzioni di cui all' articolo 260-bis, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 , sono ridotte del 50 per cento.»;
b) al comma 9-bis, sostituire, ovunque ricorrenti, le parole: «al 31 dicembre 2016» con le seguenti: «alla data del subentro nella gestione del servizio da parte del concessionario individuato con le procedure di cui al presente comma, e comunque non oltre il 31 dicembre 2017»; alla fine del quarto periodo, dopo le parole: «10 milioni di euro per l'anno 2016» aggiungere le seguenti: «nonche' nel limite massimo di 10 milioni di euro, in ragione dell'effettivo espletamento del servizio svolto nel corso dell'anno 2017.»; al quinto periodo, sopprimere le parole: «, entro il 31 marzo 2016,».
2. All'Allegato 3, comma 1, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera b) le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017»;
b) alla lettera c), le parole: «1° gennaio 2017» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2018».
2-bis. All'articolo 7, comma 9-duodevicies, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 , le parole: "31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2017".
2-ter. All' articolo 2, comma 3, della legge 28 luglio 2016, n. 154 , le parole: "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "un anno".
2-quater. All' articolo 10 della legge 28 luglio 2016, n. 154 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, alinea, le parole: "a decorrere dall'anno 2017" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1° luglio 2017";
b) al comma 2, le parole: ", a decorrere, per il primo versamento, dalla fine del primo trimestre successivo alla data di entrata in vigore della presente legge" sono soppresse.
(( 2-quinquies. Le imprese aventi sede nei Comuni individuati negli allegati 1 e 2 al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 , possono dichiarare, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 , alle autorita' competenti la mancata presentazione della comunicazione annuale prevista dagli articoli 189, commi 3 e 4 , e 220, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 , e dall' articolo 4, comma 6, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182 , limitatamente all'anno 2017, qualora a seguito degli eventi sismici i dati necessari per la citata comunicazione non risultino piu' disponibili.
2-sexies. Fermo restando quanto previsto dal comma 2-quinquies, per i soggetti di cui al medesimo comma obbligati alla presentazione del modello unico di dichiarazione ai sensi dell' articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 , ricadenti nei territori colpiti dagli eventi sismici degli anni 2016 e 2017, il termine previsto dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70 , e' prorogato al 31 dicembre 2017 ))
Entrata in vigore il 11 aprile 2017
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