Articolo 1 del Decreto-legge 20 maggio 1992, n. 292
Articolo 2
Versione
21 luglio 1992
Art. 1.
DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI
SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 19 MARZO 1993, N. 70
Entrata in vigore il 21 luglio 1992
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