Art. 4. Modifiche alle norme inerenti gli
illeciti amministrativi e relative sanzioni 1. All' articolo 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 , e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 gli ultimi due periodi sono sostituiti dai seguenti: "Nel caso di accertamento della violazione nei confronti dell'intestatario del veicolo che abbia dichiarato il domicilio legale ((...)) ai sensi dell'articolo 134, comma 1-bis, la notificazione del verbale e' validamente eseguita quando sia stata effettuata presso il medesimo domicilio legale dichiarato dall'interessato. Qualora l'effettivo trasgressore od altro dei soggetti obbligati sia identificato successivamente alla commissione della violazione la notificazione puo' essere effettuata agli stessi entro centocinquanta giorni dalla data in cui risultino dai pubblici registri o nell'archivio nazionale dei veicoli l'intestazione del veicolo e le altre indicazioni identificative degli interessati o comunque dalla data ((...)) in cui la pubblica amministrazione e' posta in grado di provvedere alla loro identificazione. Per i residenti all'estero la notifica deve essere effettuata entro trecentosessanta giorni dall'accertamento.";
b) dopo il comma 1 ((sono inseriti i seguenti:))
"1-bis. Fermo restando quanto indicato dal comma 1, nei seguenti casi la contestazione immediata non e' necessaria e agli interessati sono notificati gli estremi della violazione nei termini di cui al comma 1:
a) impossibilita' di raggiungere un veicolo lanciato ad eccessiva velocita';
b) attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa;
c) sorpasso vietato;
d) accertamento della violazione in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo;
e) accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento direttamente gestiti dagli organi di Polizia stradale e nella loro disponibilita' che consentono la determinazione dell'illecito in tempo successivo poiche' il veicolo oggetto del rilievo e' a distanza dal posto di accertamento o comunque nell'impossibilita' di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari;
f) accertamento effettuato con i dispositivi di cui all' articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121 , convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168 , ((e successive modificazioni)) ;
g) rilevazione degli accessi di veicoli nelle zone a traffico limitato e circolazione sulle corsie riservate attraverso i dispositivi previsti dall' articolo 17, comma 133-bis, della legge 15 maggio 1997, n. 127 . ((PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 1 AGOSTO 2003, N. 214)) .";
(("1-ter. Nei casi diversi da quelli di cui al comma 1-bis nei quali non e' avvenuta la contestazione immediata, il verbale notificato agli interessati deve contenere anche l'indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata. Nei casi previsti alle lettere b), f) e g) del comma 1-bis non e' necessaria la presenza degli organi di polizia qualora l'accertamento avvenga mediante rilievo con apposite apparecchiature debitamente omologate")) .
c) al comma 3 dopo il primo periodo e' inserito il seguente: "Nelle medesime forme si effettua la notificazione dei provvedimenti di revisione, sospensione e revoca della patente di guida e di sospensione della carta di circolazione.";
((c-bis) dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente:
"5-bis. Nel caso di accertamento di violazione per divieto di fermata e di sosta ovvero di violazione del divieto di accesso o transito nelle zone a traffico limitato, nelle aree pedonali o in zone interdette alla circolazione, mediante apparecchi di rilevamento a distanza, quando dal pubblico registro automobilistico o dal registro della motorizzazione il veicolo risulta intestato a soggetto pubblico istituzionale, individuato con decreto del Ministro dell'interno, il comando o l'ufficio che procede interrompe la procedura sanzionatoria per comunicare al soggetto intestatario del veicolo l'inizio del procedimento al fine di conoscere, tramite il responsabile dell'ufficio da cui dipende il conducente del veicolo, se lo stesso, in occasione della commessa violazione, si trovava in una delle condizioni previste dall'articolo 4 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In caso di sussistenza dell'esclusione della responsabilita', il comando o l'ufficio procedente trasmette gli atti al prefetto ai sensi dell'articolo 203 per l'archiviazione. In caso contrario, si procede alla notifica del verbale al soggetto interessato ai sensi dell'articolo 196, comma 1; dall'interruzione della procedura fino alla risposta del soggetto intestatario del veicolo rimangono sospesi i termini per la notifica")) .
(( 1-bis. Dopo il comma 1 dell'articolo 203 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 , e successive modificazioni, e' inserito il seguente:
"1-bis. Il ricorso di cui al comma 1 puo' essere presentato direttamente al prefetto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In tale caso, per la necessaria istruttoria, il prefetto trasmette all'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore il ricorso, corredato dei documenti allegati dal ricorrente, nel termine di trenta giorni dalla sua ricezione" )) (( 1-ter. Il comma 2 dell'articolo 203 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 , e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"2. Il responsabile dell'ufficio o del comando cui appartiene l'organo accertatore, e' tenuto a trasmettere gli atti al prefetto nel termine di sessanta giorni dal deposito o dal ricevimento del ricorso nei casi di cui al comma 1 e dal ricevimento degli atti da parte del prefetto nei casi di cui al comma 1-bis. Gli atti, corredati dalla prova della avvenuta contestazione o notificazione, devono essere altresi' corredati dalle deduzioni tecniche dell'organo accertatore utili a confutare o confermare le risultanze del ricorso".
1-quater. Al comma 1 dell'articolo 204 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 , e successive modificazioni, le parole: "emette, entro sessanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "adotta, entro centoventi giorni decorrenti dalla data di ricezione degli atti da parte dell'ufficio accertatore, secondo quanto stabilito al comma 2 dell'articolo 203".
1-quinquies. Dopo il comma 1 dell'articolo 204 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 , e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti:
"1-bis. I termini di cui ai commi 1-bis e 2 dell'articolo 203 e al comma 1 del presente articolo sono perentori e si cumulano tra loro ai fini della considerazione di tempestivita' dell'adozione dell'ordinanza-ingiunzione. Decorsi detti termini senza che sia stata adottata l'ordinanza del prefetto, il ricorso si intende accolto.
1-ter. Quando il ricorrente ha fatto richiesta di audizione personale, il termine di cui al comma 1 si interrompe con la notifica dell'invito al ricorrente per la presentazione all'audizione. Detto termine resta sospeso fino alla data di espletamento dell'audizione o, in caso di mancata presentazione del ricorrente, comunque fino alla data fissata per l'audizione stessa. Se il ricorrente non si presenta alla data fissata per l'audizione, senza allegare giustificazione della sua assenza, il prefetto decide sul ricorso, senza ulteriori formalita'.
1-sexies. Al comma 2 dell'articolo 204 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 , e successive modificazioni, le parole: "L'ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria deve essere notificata nelle forme previste dall'articolo 201" sono sostituite dalle seguenti: "L'ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria deve essere notificata, nel termine di centocinquanta giorni dalla sua adozione, nelle forme previste dall'articolo 201.
1-septies. Dopo l' articolo 204 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 , e successive modificazioni, e' inserito il seguente:
"Art. 204-bis. (Ricorso al giudice di pace). - 1.
Alternativamente alla proposizione del ricorso di cui all'articolo 203, il trasgressore o gli altri soggetti indicati nell'articolo 196, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi in cui e' consentito, possono proporre ricorso al giudice di pace competente per il territorio del luogo in cui e' stata commessa la violazione, nel termine di sessanta giorni dalla data di contestazione o di notificazione.
2. Il ricorso e' proposto secondo le modalita' stabilite dall' articolo 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689 , e secondo il procedimento fissato dall'articolo 23 della medesima legge n. 689 del 1981 , fatte salve le deroghe previste dal presente articolo, e si estende anche alle sanzioni accessorie.
3. All'atto del deposito del ricorso, il ricorrente deve versare presso la cancelleria del giudice di pace, a pena di inammissibilita' del ricorso, una somma pari alla meta' del massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore. Detta somma, in caso di accoglimento del ricorso, e' restituita al ricorrente.
4. Il ricorso e', del pari, inammissibile qualora sia stato previamente presentato il ricorso di cui all'articolo 203.
5. In caso di rigetto del ricorso, il giudice di pace, nella determinazione dell'importo della sanzione, assegna, con sentenza immediatamente eseguibile, all'amministrazione cui appartiene l'organo accertatore, la somma determinata, autorizzandone il prelievo dalla cauzione prestata dal ricorrente in caso di sua capienza; l'amministrazione cui appartiene l'organo accertatore provvede a destinare detta somma secondo quanto prescritto dall'articolo 208. La eventuale somma residua e' restituita al ricorrente.
6. La sentenza con cui viene rigettato il ricorso costituisce titolo esecutivo per la riscossione coatta delle somme inflitte dal giudice di pace che superino l'importo della cauzione prestata all'atto del deposito del ricorso.
7. Fermo restando il principio del libero convincimento, nella determinazione della sanzione, il giudice di pace non puo' applicare una sanzione inferiore al minimo edittale stabilito dalla legge per la violazione accertata.
8. In caso di rigetto del ricorso, il giudice di pace non puo' escludere l'applicazione delle sanzioni accessorie o la decurtazione dei punti dalla patente di guida.
9. Le disposizioni di cui ai commi 2, 5, 6 e 7 si applicano anche nei casi di cui all'articolo 205".
1-octies. Il comma 3 dell'articolo 205 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 , e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"3. Il prefetto, legittimato passivo nel giudizio di opposizione, puo' delegare la tutela giudiziaria all'amministrazione cui appartiene l'organo accertatore laddove questa sia anche destinataria dei proventi, secondo quanto stabilito dall'articolo 208.". )) 2. All' articolo 207 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 , e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2 ((il secondo periodo e' sopresso)) ; nel terzo periodo le parole: "o del rilascio del documento fideiussorio" sono soppresse; nell'ultimo periodo le parole: "l'una e l'altro sono versati" sono sostituite dalle seguenti: "la cauzione e' versata";
b) al comma 2-bis dopo le parole: "Stato membro dell'Unione europea" sono inserite le seguenti: "o aderente all'Accordo sullo spazio economico europeo";
c) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. In mancanza del versamento della cauzione di cui ai commi 2 e 2-bis viene disposto il fermo amministrativo del veicolo fino a quando non sia stato adempiuto il predetto onere e, comunque, per un periodo non superiore a sessanta giorni.";
(( c-bis) dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:
"4-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai veicoli immatricolati in Italia che siano guidati da conducenti in possesso di patente di guida rilasciata da uno Stato non facente parte dell'Unione europea")) .
((2-bis. Al comma 1 dell'articolo 214 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 , e successive modificazioni, le parole: "certificato di idoneita' tecnica" sono sostituite dalle seguenti: "certificato di circolazione"; al medesimo comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nel caso di fermo amministrativo di veicolo diverso dal ciclomotore la carta di circolazione e' ritirata e custodita, per tutto il periodo di durata del fermo, presso l'amministrazione cui appartiene l'organo accertatore; del ritiro e' fatta menzione nel verbale di contestazione".
2-ter. Al comma 2 dell'articolo 214 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 , e successive modificazioni, le parole: "il veicolo e' restituito all'avente titolo" sono sostituite dalle seguenti: "il veicolo e' affidato in custodia all'avente diritto".
2-quater. Il comma 8 dell'articolo 214 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 , e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"8. Chiunque circola con un veicolo sottoposto al fermo amministrativo, salva l'applicazione delle sanzioni penali per la violazione degli obblighi posti in capo al custode, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 656,25 a euro 2.628,15. E' disposta, inoltre, la custodia del veicolo in un deposito autorizzato". 3. All' articolo 219 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 , e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Nell'ipotesi che la revoca della patente costituisca sanzione accessoria l'organo, l'ufficio o comando, che accerta l'esistenza di una delle condizioni per le quali la legge la prevede, entro i cinque giorni successivi, ne da' comunicazione al prefetto del luogo della commessa violazione. Questi, previo accertamento delle condizioni predette, emette l'ordinanza di revoca e consegna immediata della patente alla prefettura, anche tramite l'organo di Polizia incaricato dell'esecuzione. Dell'ordinanza si da' comunicazione al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri.";
b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. Il provvedimento di revoca della patente previsto dal presente articolo nonche' quello disposto ai sensi dell'articolo 130, comma 1, nell'ipotesi in cui risulti la perdita, con carattere permanente, dei requisiti psichici e fisici prescritti, e' atto definitivo.";
c) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
"3-bis. L'interessato non puo' conseguire una nuova patente se non dopo che sia trascorso almeno un anno dal momento in cui e' divenuto definitivo il provvedimento di cui al comma 2.".
(( 3-bis. Dopo il comma 2 dell'articolo 230 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 , e successive modificazioni, e' aggiunto il seguente:
"2-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti predispone annualmente un programma informativo sulla sicurezza stradale, sottoponendolo al parere delle Commissioni parlamentari competenti alle quali riferisce sui risultati ottenuti". ))
illeciti amministrativi e relative sanzioni 1. All' articolo 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 , e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 gli ultimi due periodi sono sostituiti dai seguenti: "Nel caso di accertamento della violazione nei confronti dell'intestatario del veicolo che abbia dichiarato il domicilio legale ((...)) ai sensi dell'articolo 134, comma 1-bis, la notificazione del verbale e' validamente eseguita quando sia stata effettuata presso il medesimo domicilio legale dichiarato dall'interessato. Qualora l'effettivo trasgressore od altro dei soggetti obbligati sia identificato successivamente alla commissione della violazione la notificazione puo' essere effettuata agli stessi entro centocinquanta giorni dalla data in cui risultino dai pubblici registri o nell'archivio nazionale dei veicoli l'intestazione del veicolo e le altre indicazioni identificative degli interessati o comunque dalla data ((...)) in cui la pubblica amministrazione e' posta in grado di provvedere alla loro identificazione. Per i residenti all'estero la notifica deve essere effettuata entro trecentosessanta giorni dall'accertamento.";
b) dopo il comma 1 ((sono inseriti i seguenti:))
"1-bis. Fermo restando quanto indicato dal comma 1, nei seguenti casi la contestazione immediata non e' necessaria e agli interessati sono notificati gli estremi della violazione nei termini di cui al comma 1:
a) impossibilita' di raggiungere un veicolo lanciato ad eccessiva velocita';
b) attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa;
c) sorpasso vietato;
d) accertamento della violazione in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo;
e) accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento direttamente gestiti dagli organi di Polizia stradale e nella loro disponibilita' che consentono la determinazione dell'illecito in tempo successivo poiche' il veicolo oggetto del rilievo e' a distanza dal posto di accertamento o comunque nell'impossibilita' di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari;
f) accertamento effettuato con i dispositivi di cui all' articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121 , convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168 , ((e successive modificazioni)) ;
g) rilevazione degli accessi di veicoli nelle zone a traffico limitato e circolazione sulle corsie riservate attraverso i dispositivi previsti dall' articolo 17, comma 133-bis, della legge 15 maggio 1997, n. 127 . ((PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 1 AGOSTO 2003, N. 214)) .";
(("1-ter. Nei casi diversi da quelli di cui al comma 1-bis nei quali non e' avvenuta la contestazione immediata, il verbale notificato agli interessati deve contenere anche l'indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata. Nei casi previsti alle lettere b), f) e g) del comma 1-bis non e' necessaria la presenza degli organi di polizia qualora l'accertamento avvenga mediante rilievo con apposite apparecchiature debitamente omologate")) .
c) al comma 3 dopo il primo periodo e' inserito il seguente: "Nelle medesime forme si effettua la notificazione dei provvedimenti di revisione, sospensione e revoca della patente di guida e di sospensione della carta di circolazione.";
((c-bis) dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente:
"5-bis. Nel caso di accertamento di violazione per divieto di fermata e di sosta ovvero di violazione del divieto di accesso o transito nelle zone a traffico limitato, nelle aree pedonali o in zone interdette alla circolazione, mediante apparecchi di rilevamento a distanza, quando dal pubblico registro automobilistico o dal registro della motorizzazione il veicolo risulta intestato a soggetto pubblico istituzionale, individuato con decreto del Ministro dell'interno, il comando o l'ufficio che procede interrompe la procedura sanzionatoria per comunicare al soggetto intestatario del veicolo l'inizio del procedimento al fine di conoscere, tramite il responsabile dell'ufficio da cui dipende il conducente del veicolo, se lo stesso, in occasione della commessa violazione, si trovava in una delle condizioni previste dall'articolo 4 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In caso di sussistenza dell'esclusione della responsabilita', il comando o l'ufficio procedente trasmette gli atti al prefetto ai sensi dell'articolo 203 per l'archiviazione. In caso contrario, si procede alla notifica del verbale al soggetto interessato ai sensi dell'articolo 196, comma 1; dall'interruzione della procedura fino alla risposta del soggetto intestatario del veicolo rimangono sospesi i termini per la notifica")) .
(( 1-bis. Dopo il comma 1 dell'articolo 203 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 , e successive modificazioni, e' inserito il seguente:
"1-bis. Il ricorso di cui al comma 1 puo' essere presentato direttamente al prefetto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In tale caso, per la necessaria istruttoria, il prefetto trasmette all'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore il ricorso, corredato dei documenti allegati dal ricorrente, nel termine di trenta giorni dalla sua ricezione" )) (( 1-ter. Il comma 2 dell'articolo 203 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 , e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"2. Il responsabile dell'ufficio o del comando cui appartiene l'organo accertatore, e' tenuto a trasmettere gli atti al prefetto nel termine di sessanta giorni dal deposito o dal ricevimento del ricorso nei casi di cui al comma 1 e dal ricevimento degli atti da parte del prefetto nei casi di cui al comma 1-bis. Gli atti, corredati dalla prova della avvenuta contestazione o notificazione, devono essere altresi' corredati dalle deduzioni tecniche dell'organo accertatore utili a confutare o confermare le risultanze del ricorso".
1-quater. Al comma 1 dell'articolo 204 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 , e successive modificazioni, le parole: "emette, entro sessanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "adotta, entro centoventi giorni decorrenti dalla data di ricezione degli atti da parte dell'ufficio accertatore, secondo quanto stabilito al comma 2 dell'articolo 203".
1-quinquies. Dopo il comma 1 dell'articolo 204 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 , e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti:
"1-bis. I termini di cui ai commi 1-bis e 2 dell'articolo 203 e al comma 1 del presente articolo sono perentori e si cumulano tra loro ai fini della considerazione di tempestivita' dell'adozione dell'ordinanza-ingiunzione. Decorsi detti termini senza che sia stata adottata l'ordinanza del prefetto, il ricorso si intende accolto.
1-ter. Quando il ricorrente ha fatto richiesta di audizione personale, il termine di cui al comma 1 si interrompe con la notifica dell'invito al ricorrente per la presentazione all'audizione. Detto termine resta sospeso fino alla data di espletamento dell'audizione o, in caso di mancata presentazione del ricorrente, comunque fino alla data fissata per l'audizione stessa. Se il ricorrente non si presenta alla data fissata per l'audizione, senza allegare giustificazione della sua assenza, il prefetto decide sul ricorso, senza ulteriori formalita'.
1-sexies. Al comma 2 dell'articolo 204 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 , e successive modificazioni, le parole: "L'ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria deve essere notificata nelle forme previste dall'articolo 201" sono sostituite dalle seguenti: "L'ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria deve essere notificata, nel termine di centocinquanta giorni dalla sua adozione, nelle forme previste dall'articolo 201.
1-septies. Dopo l' articolo 204 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 , e successive modificazioni, e' inserito il seguente:
"Art. 204-bis. (Ricorso al giudice di pace). - 1.
Alternativamente alla proposizione del ricorso di cui all'articolo 203, il trasgressore o gli altri soggetti indicati nell'articolo 196, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi in cui e' consentito, possono proporre ricorso al giudice di pace competente per il territorio del luogo in cui e' stata commessa la violazione, nel termine di sessanta giorni dalla data di contestazione o di notificazione.
2. Il ricorso e' proposto secondo le modalita' stabilite dall' articolo 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689 , e secondo il procedimento fissato dall'articolo 23 della medesima legge n. 689 del 1981 , fatte salve le deroghe previste dal presente articolo, e si estende anche alle sanzioni accessorie.
3. All'atto del deposito del ricorso, il ricorrente deve versare presso la cancelleria del giudice di pace, a pena di inammissibilita' del ricorso, una somma pari alla meta' del massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore. Detta somma, in caso di accoglimento del ricorso, e' restituita al ricorrente.
4. Il ricorso e', del pari, inammissibile qualora sia stato previamente presentato il ricorso di cui all'articolo 203.
5. In caso di rigetto del ricorso, il giudice di pace, nella determinazione dell'importo della sanzione, assegna, con sentenza immediatamente eseguibile, all'amministrazione cui appartiene l'organo accertatore, la somma determinata, autorizzandone il prelievo dalla cauzione prestata dal ricorrente in caso di sua capienza; l'amministrazione cui appartiene l'organo accertatore provvede a destinare detta somma secondo quanto prescritto dall'articolo 208. La eventuale somma residua e' restituita al ricorrente.
6. La sentenza con cui viene rigettato il ricorso costituisce titolo esecutivo per la riscossione coatta delle somme inflitte dal giudice di pace che superino l'importo della cauzione prestata all'atto del deposito del ricorso.
7. Fermo restando il principio del libero convincimento, nella determinazione della sanzione, il giudice di pace non puo' applicare una sanzione inferiore al minimo edittale stabilito dalla legge per la violazione accertata.
8. In caso di rigetto del ricorso, il giudice di pace non puo' escludere l'applicazione delle sanzioni accessorie o la decurtazione dei punti dalla patente di guida.
9. Le disposizioni di cui ai commi 2, 5, 6 e 7 si applicano anche nei casi di cui all'articolo 205".
1-octies. Il comma 3 dell'articolo 205 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 , e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"3. Il prefetto, legittimato passivo nel giudizio di opposizione, puo' delegare la tutela giudiziaria all'amministrazione cui appartiene l'organo accertatore laddove questa sia anche destinataria dei proventi, secondo quanto stabilito dall'articolo 208.". )) 2. All' articolo 207 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 , e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2 ((il secondo periodo e' sopresso)) ; nel terzo periodo le parole: "o del rilascio del documento fideiussorio" sono soppresse; nell'ultimo periodo le parole: "l'una e l'altro sono versati" sono sostituite dalle seguenti: "la cauzione e' versata";
b) al comma 2-bis dopo le parole: "Stato membro dell'Unione europea" sono inserite le seguenti: "o aderente all'Accordo sullo spazio economico europeo";
c) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. In mancanza del versamento della cauzione di cui ai commi 2 e 2-bis viene disposto il fermo amministrativo del veicolo fino a quando non sia stato adempiuto il predetto onere e, comunque, per un periodo non superiore a sessanta giorni.";
(( c-bis) dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:
"4-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai veicoli immatricolati in Italia che siano guidati da conducenti in possesso di patente di guida rilasciata da uno Stato non facente parte dell'Unione europea")) .
((2-bis. Al comma 1 dell'articolo 214 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 , e successive modificazioni, le parole: "certificato di idoneita' tecnica" sono sostituite dalle seguenti: "certificato di circolazione"; al medesimo comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nel caso di fermo amministrativo di veicolo diverso dal ciclomotore la carta di circolazione e' ritirata e custodita, per tutto il periodo di durata del fermo, presso l'amministrazione cui appartiene l'organo accertatore; del ritiro e' fatta menzione nel verbale di contestazione".
2-ter. Al comma 2 dell'articolo 214 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 , e successive modificazioni, le parole: "il veicolo e' restituito all'avente titolo" sono sostituite dalle seguenti: "il veicolo e' affidato in custodia all'avente diritto".
2-quater. Il comma 8 dell'articolo 214 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 , e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"8. Chiunque circola con un veicolo sottoposto al fermo amministrativo, salva l'applicazione delle sanzioni penali per la violazione degli obblighi posti in capo al custode, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 656,25 a euro 2.628,15. E' disposta, inoltre, la custodia del veicolo in un deposito autorizzato". 3. All' articolo 219 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 , e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Nell'ipotesi che la revoca della patente costituisca sanzione accessoria l'organo, l'ufficio o comando, che accerta l'esistenza di una delle condizioni per le quali la legge la prevede, entro i cinque giorni successivi, ne da' comunicazione al prefetto del luogo della commessa violazione. Questi, previo accertamento delle condizioni predette, emette l'ordinanza di revoca e consegna immediata della patente alla prefettura, anche tramite l'organo di Polizia incaricato dell'esecuzione. Dell'ordinanza si da' comunicazione al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri.";
b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. Il provvedimento di revoca della patente previsto dal presente articolo nonche' quello disposto ai sensi dell'articolo 130, comma 1, nell'ipotesi in cui risulti la perdita, con carattere permanente, dei requisiti psichici e fisici prescritti, e' atto definitivo.";
c) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
"3-bis. L'interessato non puo' conseguire una nuova patente se non dopo che sia trascorso almeno un anno dal momento in cui e' divenuto definitivo il provvedimento di cui al comma 2.".
(( 3-bis. Dopo il comma 2 dell'articolo 230 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 , e successive modificazioni, e' aggiunto il seguente:
"2-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti predispone annualmente un programma informativo sulla sicurezza stradale, sottoponendolo al parere delle Commissioni parlamentari competenti alle quali riferisce sui risultati ottenuti". ))