Art. 5. 1. Il pagamento delle vincite delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea e' effettuato dal venditore al portatore del biglietto vincente, fino all'importo di un milione di lire.
2. In caso di dubbio sull'autenticita' del titolo, il venditore puo' richiedere l'acquisizione delle generalita' e la relativa quietanza al presentatore del titolo vincente.
3. Per vincite superiori all'importo di cui al comma 1, il pagamento va richiesto all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato che deve comunque effettuarlo entro trenta giorni dalla presentazione del biglietto vincente, salvo esito negativo del controllo di autenticita' da effettuarsi, a richiesta dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, come per le lotterie nazionali di cui all' art. 1 della legge 26 marzo 1990, n. 62 .
4. I pagamenti di cui al comma precedente sono corrisposti nei modi previsti dal regolamento di contabilita' generale dello Stato.
5. Il limite di un milione di lire di cui al comma 1 potra' essere adeguato con decreto del Ministro delle finanze, sentito il Comitato di cui all' art. 3 della legge 10 agosto 1988, n. 357 .
Nota all' art. 5 :
- L' art. 1 della legge n. 62/1990 sostituisce l' art. 1 della legge 4 agosto 1955, n. 722 (Autorizzazione ad effettuare annualmente quattro lotterie nazionali), con il seguente:
"Art. 1. - 1. A decorrere dall'anno 1990 e' autorizzata la effettuazione di lotterie nazionali, fino ad un massimo di dodici ogni anno, nonche' di una lotteria internazionale.
2. Con decreto del Ministro delle finanze, sentito il parere delle competenti commissioni parlamentari, che dovranno esprimersi entro trenta giorni dalla richiesta, sono individuate le manifestazioni cui collegare le lotterie di cui al comma 1.
3. Le lotterie di cui al comma 1 sono individuate tenendo conto della rilevanza nazionale o internazionale, del collegamento con fatti e rievocazioni storico- artistico-culturali e avvenimenti sportivi, della validita', della finalita' e della continuita' nel tempo dell'avvenimento abbinato. Nella loro individuazione si deve osservare una equilibrata ripartizione geografica, e garantire, nell'avvicendamento annuale, lotterie per ogni gruppo di manifestazioni culturali, storiche, sportive e folcloristiche di rilevanza nazionale.
4. Il decreto ministeriale di cui al comma 2 deve essere emanato entro il 31 ottobre di ogni anno ed ha effetto per l'anno successivo.
5. Per l'anno 1990 lo stesso decreto ministeriale dovra' essere emanato entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge".
2. In caso di dubbio sull'autenticita' del titolo, il venditore puo' richiedere l'acquisizione delle generalita' e la relativa quietanza al presentatore del titolo vincente.
3. Per vincite superiori all'importo di cui al comma 1, il pagamento va richiesto all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato che deve comunque effettuarlo entro trenta giorni dalla presentazione del biglietto vincente, salvo esito negativo del controllo di autenticita' da effettuarsi, a richiesta dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, come per le lotterie nazionali di cui all' art. 1 della legge 26 marzo 1990, n. 62 .
4. I pagamenti di cui al comma precedente sono corrisposti nei modi previsti dal regolamento di contabilita' generale dello Stato.
5. Il limite di un milione di lire di cui al comma 1 potra' essere adeguato con decreto del Ministro delle finanze, sentito il Comitato di cui all' art. 3 della legge 10 agosto 1988, n. 357 .
Nota all' art. 5 :
- L' art. 1 della legge n. 62/1990 sostituisce l' art. 1 della legge 4 agosto 1955, n. 722 (Autorizzazione ad effettuare annualmente quattro lotterie nazionali), con il seguente:
"Art. 1. - 1. A decorrere dall'anno 1990 e' autorizzata la effettuazione di lotterie nazionali, fino ad un massimo di dodici ogni anno, nonche' di una lotteria internazionale.
2. Con decreto del Ministro delle finanze, sentito il parere delle competenti commissioni parlamentari, che dovranno esprimersi entro trenta giorni dalla richiesta, sono individuate le manifestazioni cui collegare le lotterie di cui al comma 1.
3. Le lotterie di cui al comma 1 sono individuate tenendo conto della rilevanza nazionale o internazionale, del collegamento con fatti e rievocazioni storico- artistico-culturali e avvenimenti sportivi, della validita', della finalita' e della continuita' nel tempo dell'avvenimento abbinato. Nella loro individuazione si deve osservare una equilibrata ripartizione geografica, e garantire, nell'avvicendamento annuale, lotterie per ogni gruppo di manifestazioni culturali, storiche, sportive e folcloristiche di rilevanza nazionale.
4. Il decreto ministeriale di cui al comma 2 deve essere emanato entro il 31 ottobre di ogni anno ed ha effetto per l'anno successivo.
5. Per l'anno 1990 lo stesso decreto ministeriale dovra' essere emanato entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge".