Art. 8. 1. Le aziende di credito, la Cassa depositi e prestiti e gli istituti previdenziali che vantano crediti ai sensi ((dell'articolo 7)) nei confronti degli enti ivi indicati, devono trasmettere al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, entro il termine di centoventi giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma 2, apposita istanza a firma del legale rappresentante. Le istanze trasmesse dalle aziende di credito devono essere corredate da una certificazione attestante la conformita' delle ragioni di credito alle risultanze contabili, nonche' l'importo del credito in essere alla data del 31 dicembre 1985 per la parte non soddisfatta alla data di entrata in vigore del presente decreto, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente cui risulta attribuita la gestione contabile dei soppressi enti ospedalieri.
2. Con decreto del Ministro del tesoro sono determinate le modalita', gli schemi delle istanze e delle certificazioni di cui al comma 1, nonche' i criteri e le modalita' di erogazione.
3. La estinzione delle esposizioni debitorie verso le aziende di credito ha luogo, entro il limite di lire 600 miliardi, mediante rilascio alle aziende di credito medesime di titoli di Stato aventi valuta 1 gennaio 1986 e tasso di interesse allineato a quello vigente sul mercato alla data stessa. A tal fine, il Ministro del tesoro e' autorizzato ad emettere titoli di Stato, le cui caratteristiche sono stabilite dal Ministro stesso con propri decreti, ed a versare all'entrata del bilancio dello Stato il ricavo netto dei titoli emessi, con imputazione della relativa spesa ad apposito capitolo da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987 al cui onere si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del citato Ministero per l'anno 1986, all'uopo utilizzando quota parte dello specifico accantonamento. Le eventuali disponibilita' risultanti dopo l'effettuazione delle operazioni di cui al presente comma affluiscono al conto corrente di cui al comma 3 dell'articolo 13.
4. Alla estinzione delle esposizioni debitorie verso la Cassa depositi e prestiti e gli istituti previdenziali provvede direttamente il Ministero del tesoro, all'uopo utilizzando le somme di cui al comma 3 dell'articolo 13.
La Cassa depositi e prestiti e gli istituti previdenziali imputano i predetti versamenti prioritariamente alla estinzione dei debiti in linea capitale. Gli interessi passivi e gli oneri accessori rimangono congelati per il periodo compreso tra la data del 1 gennaio 1986 e quella della estinzione dei debiti degli enti ospedalieri.
2. Con decreto del Ministro del tesoro sono determinate le modalita', gli schemi delle istanze e delle certificazioni di cui al comma 1, nonche' i criteri e le modalita' di erogazione.
3. La estinzione delle esposizioni debitorie verso le aziende di credito ha luogo, entro il limite di lire 600 miliardi, mediante rilascio alle aziende di credito medesime di titoli di Stato aventi valuta 1 gennaio 1986 e tasso di interesse allineato a quello vigente sul mercato alla data stessa. A tal fine, il Ministro del tesoro e' autorizzato ad emettere titoli di Stato, le cui caratteristiche sono stabilite dal Ministro stesso con propri decreti, ed a versare all'entrata del bilancio dello Stato il ricavo netto dei titoli emessi, con imputazione della relativa spesa ad apposito capitolo da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987 al cui onere si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del citato Ministero per l'anno 1986, all'uopo utilizzando quota parte dello specifico accantonamento. Le eventuali disponibilita' risultanti dopo l'effettuazione delle operazioni di cui al presente comma affluiscono al conto corrente di cui al comma 3 dell'articolo 13.
4. Alla estinzione delle esposizioni debitorie verso la Cassa depositi e prestiti e gli istituti previdenziali provvede direttamente il Ministero del tesoro, all'uopo utilizzando le somme di cui al comma 3 dell'articolo 13.
La Cassa depositi e prestiti e gli istituti previdenziali imputano i predetti versamenti prioritariamente alla estinzione dei debiti in linea capitale. Gli interessi passivi e gli oneri accessori rimangono congelati per il periodo compreso tra la data del 1 gennaio 1986 e quella della estinzione dei debiti degli enti ospedalieri.