Art. 5. 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le disposizioni di cui all' articolo 19 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 , convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638 , si intendono riferite anche agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico.
2. Le somme deliberate dal CIPE, ai sensi dell' articolo 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , pertinenti sia per la parte corrente che in conto capitale alle attivita' di ricerca anche finalizzata in favore degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di cui all' articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 617 , sono trasferite direttamente ai predetti soggetti con decreti, per quanto di rispettiva competenza, del Ministro del tesoro e del Ministro del bilancio e della programmazione economica.
3. In considerazione della interconnessione tra l'attivita' di ricerca e le peculiari prestazioni di assistenza sanitaria degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, le regioni assicurano il tempestivo trasferimento delle somme a proprio carico comunque dovute agli istituti medesimi, coerentemente con gli accreditamenti statali di cui al comma 2.
4. Qualora il trasferimento delle somme di cui al comma 3 non sia effettuato dalle regioni nel termine di un anno dalla delibera del CIPE di cui all' articolo 19 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 , convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638 , le somme spettanti sono versate direttamente agli istituti, con decreto del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro della sanita'. L'importo corrispondente viene immediatamente recuperato a valere sulle quote trimestrali del Fondo sanitario nazionale spettanti alle regioni interessate.
2. Le somme deliberate dal CIPE, ai sensi dell' articolo 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , pertinenti sia per la parte corrente che in conto capitale alle attivita' di ricerca anche finalizzata in favore degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di cui all' articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 617 , sono trasferite direttamente ai predetti soggetti con decreti, per quanto di rispettiva competenza, del Ministro del tesoro e del Ministro del bilancio e della programmazione economica.
3. In considerazione della interconnessione tra l'attivita' di ricerca e le peculiari prestazioni di assistenza sanitaria degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, le regioni assicurano il tempestivo trasferimento delle somme a proprio carico comunque dovute agli istituti medesimi, coerentemente con gli accreditamenti statali di cui al comma 2.
4. Qualora il trasferimento delle somme di cui al comma 3 non sia effettuato dalle regioni nel termine di un anno dalla delibera del CIPE di cui all' articolo 19 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 , convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638 , le somme spettanti sono versate direttamente agli istituti, con decreto del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro della sanita'. L'importo corrispondente viene immediatamente recuperato a valere sulle quote trimestrali del Fondo sanitario nazionale spettanti alle regioni interessate.