Articolo 42 - Convenzione della Legge 9 giugno 1977, n. 605
Articolo 41Articolo 43
Versione
11 settembre 1977
Articolo 42

1. - A richiesta della Parte richiedente, la Parte richiesta sequestrera' e consegnera', conformemente a quanto previsto dalla propria legislazione, gli oggetti:
a) che possano servire come, mezzi di prova;
b) che provengano dal reato e siano stati trovati in possesso della persona di cui e' richiesta l'estradizione al momento del suo arresto, o che siano stati scoperti posteriormente.
II. - La consegna degli oggetti citati al paragrafo precedente sara' effettuata anche se l'estradizione gia' accordata non possa essere eseguita per causa di morte o per evasione del soggetto.
III. - Quando i sopra menzionati oggetti siano suscettibili di sequestro o di confisca sul territorio della Parte richiesta, questa potra', in un processo penale in corso, custodirli temporaneamente o consegnarli a condizione che essi siano restituiti.
IV. - In ogni caso resteranno salvi i diritti della Parte richiesta e dei terzi su tali oggetti e, in funzione di tali diritti, gli oggetti stessi saranno restituiti al termine del processo, il piu' presto possibile e gratuitamente, alla Parte richiesta.
Entrata in vigore il 11 settembre 1977
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente